IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18 dicembre 2004 in ordine all'opposizione n. 3053/03 R.G. promossa dall'avv. Vincenzo De Lisi contro la Polizia stradale di Palermo in data 7 marzo 2003; Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7 del codice della strada in relazione all'art. 124 della Costituzione italiana sollevata dall'opponente con memoria depositata il 18 dicembre 2003; Considerato che la suddetta eccezione non e' manifestamente infondata in quanto deve ritenersi che l'articolo in questione viola l'art. 42 Cost. laddove prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo piu' lungo di quello necessario per la conferma di validita' del documento di guida. Viene infatti impedito l'uso del veicolo - previsto dalla norma per evitare il ripetersi della violazione - anche quando e' cessata l'irregolarita', e' venuto meno il pericolo del reiterarsi della violazione, e quindi non sussiste quindi alcuna giustificazione alla imposta limitazione del diritto di proprieta'; Considerato che la soluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale condiziona l'adozione di una qualsiasi decisione del ricorso n. 3052/03 di che trattasi.