IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18 dicembre 2004
in ordine all'opposizione n. 3053/03 R.G. promossa dall'avv. Vincenzo
De Lisi contro la Polizia stradale di Palermo in data 7 marzo 2003;
    Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 126,
comma  7  del  codice  della  strada  in relazione all'art. 124 della
Costituzione italiana sollevata dall'opponente con memoria depositata
il 18 dicembre 2003;
    Considerato  che  la  suddetta  eccezione  non  e' manifestamente
infondata  in quanto deve ritenersi che l'articolo in questione viola
l'art. 42  Cost.  laddove  prevede  la  sanzione accessoria del fermo
amministrativo  del  veicolo  per  un  periodo  piu'  lungo di quello
necessario per la conferma di validita' del documento di guida.
    Viene  infatti  impedito l'uso del veicolo - previsto dalla norma
per  evitare  il ripetersi della violazione - anche quando e' cessata
l'irregolarita',  e'  venuto  meno  il  pericolo del reiterarsi della
violazione,  e quindi non sussiste quindi alcuna giustificazione alla
imposta limitazione del diritto di proprieta';
    Considerato   che  la  soluzione  della  sollevata  questione  di
legittimita'  costituzionale  condiziona  l'adozione di una qualsiasi
decisione del ricorso n. 3052/03 di che trattasi.